Zeitschrift Rezensionen

Rezensiert von: Giuseppe Mecca

Alfons Aragoneses, Un jurista del modernismo. Raymond Saleilles y los origines del derecho comparado.

  
Raymond Saleilles è uno dei giuristi più interessanti del periodo a cavallo tra Otto e Novecento. Figura di spicco della cultura giuridica francese, è un autore di rango europeo la cui opera è stata considerata da vari punti di vista. Siamo, infatti, soliti conoscerlo come civilista “singolarissimo”, osservatore attento del processo codificatorio in Germania e Svizzera, cattolico militante ed esponente della scuolaantilegalistica francese[1]. Ora il volume di Alfons Aragoneses ci offre un contributo significativo allo studio di questo giurista principalmente nella veste di “padre” della scienza comparatistica moderna[2].
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Il libro è strutturato in tre capitoli. Il primo contiene un cospicuo profilo biografico che prende in esame l’insieme delle sue idee politiche, religiose e scientifiche. La ricostruzione è approfondita e si avvale di carteggi, di ricerche d'archivio e di un'intervista a Jean Carbonnier che ha conosciuto uno dei figli dei Saleilles. Ma la ricostruzione, pur essendo l'opera di Aragoneses una biografia intellettuale, avviene essenzialmente attraverso gli scritti giuridici. Dal lavoro emerge innanzi tutto l’abilità di Saleilles a operare in diversi ambiti del diritto. In un’epoca in cui la scienza giuridica è considerata nella sua totalità, il titolo di professeuragrégé gli consente di ricoprire, in vari momenti, le cattedre di storia del diritto, diritto pubblico, diritto penale, diritto privato e diritto privato comparato. In tutta la sua produzione scientifica – afferma Aragoneses – si può, però, ritrovare un fil rouge che riflette un impianto teorico unitario e ben definito, con motivi ricorrenti come la critica al legalismo, la ricerca di forme alternative di applicazione del diritto e il valore cruciale della dottrina.
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Il secondo capitolo, il più stimolante e suggestivo dei tre, ha come oggetto la figura di Saleilles quale cultore e teorizzatore del moderno diritto comparato. L’interesse del nostro giurista per la comparatistica si manifesta sul finire degli anni ‘80 dell’Ottocento quando entra a far parte della Société de Législation Comparée e intensifica i suoi rapporti scientifici con diversi professori stranieri. La vera svolta si avrà con la sua partecipazione attiva al Congresso di Parigi del 1900 organizzato in collaborazione con Edoumard Lambert[3]. Questo secondo capitolo si occupa tra l’altro proprio degli aspetti scientifici trattati nel congresso parigino, ove sono discusse alcune questioni fondamentali quali il metodo, l’oggetto e l’autonomia del diritto comparato rispetto agli altri settori del diritto.
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L'ultima parte del volume (capitolo 3) è dedicata all'analisi di alcuni specifici temi oggetto di riflessione del nostro autore con il fine di verificare sul campo l'ipotesi di Saleilles giurista del modernismo e sondare il ruolo che la comparazione assume nella trattazione e nella riflessione di particolari problematiche giuridiche. Nello specifico sono esposte le teorie del Nostro in tema di fonti del diritto, diritto delle obbligazioni e implicazioni sociali della contrattazione collettiva, responsabilità soggettiva e infortunio sul lavoro, persone giuridiche e diritto delle successioni. Il volume si chiude con l’elenco delle opere del professore francese e un’ampia appendice documentaria contenente il carteggio tra Saleilles e Huber[4] nonché le lettere indirizzate da Gierke a Saleilles.
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Come indicato già nel sottotitolo, il volume di Aragoneses si occupa dell’origine del diritto comparato e può pertanto essere inteso come un tentativo di interpretare alcune pagine della storia della giuscomparatistica[5]. La storia di una scienza, infatti, non si può fare senza la storia dei personaggi che vi hanno contribuito[6]. La scienza comparatistica, secondo un pensiero ormai diffuso, nasce sul finire del secolo decimonono. Le cause del suo sviluppo sono da ricercare nell’internazionalizzazione degli scambi, nei nuovi processi di codificazione che interessano l’Europa continentale, ma soprattutto nelle trasformazioni che investono le scienze sociali e la scienza giuridica in particolare. Secondo Aragoneses la scienza giuridica, che nel corso del XIX secolo si è andata isolando dal resto delle scienze sociali a causa della svalutazione del diritto naturale e l’affermarsi del positivismo legislativo, intraprende, con la crisi di fine secolo, un dialogo significativo con le altre scienze. 
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Sul piano epistemologico, dice sempre Aragoneses, la nuova disciplina pur fondando le proprie basi nella legislazione comparata è influenzata innanzi tutto dal metodo storicistico, poi dalla sociologia e dalla giurisprudenza degli interessi[7]. La storia del diritto e il diritto comparato mantengono sempre relazioni molto intime[8]. Per Saleilles «el derecho comparado era una consecuencia lógica de la aplicación del método histórico» (p. 92). Il metodo storico, arricchito dal positivismo sociologico e dal pensiero di Jhering, permettevadi seguire l’evoluzione del diritto nella società, cogliere le sue relazioni e consentiva infine di introdurre elementi extragiuridici. Si veniva a creare un “sistema di doppia comparazione”: una verticale, o storica che rintracciava la genesi e lo sviluppo del diritto, e l’altra orizzontale, o di diritto comparato che si sostanziava nel confrontare le soluzioni giuridiche messe a punto in una precisa epoca dai singoli ordinamenti nazionali allo scopo di determinare l’evoluzione generale. Ma, come ci viene fatto notare, «Saleilles tenía bastante claro la utilidad y el potencial del método histórico para la comparación jurídica. Pero no determinaba la diferencia entre historia y derecho comparado. Tampoco concretaba exactamente en qué consistía este método histórico más allá de estudiar el derecho en su contexto» (p. 94).
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Le argomentazioni dello storico catalano ruotano perlopiù intorno al metodo storico naturalistico della scienza comparatistica e sugli indirizzi che l’hanno in parte influenzato. La questione è sicuramente fondamentale, un argomento centrale attraverso cui comprendere la nascita della nuova disciplina. Tuttavia il discorso metodologico tout court non basta per spiegare perché il diritto comparato in Saleilles è una scienza, e in generale come la giuscomparatistica si sia dotata di un proprio statuto autonomo: l’analisi deve essere integrata con il dibattito sulla natura e sulle funzioni della comparazione[9]. Si tratta di aspetti presenti nel libro ma non del tutto valorizzati.
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La comparazione da metodo d’indagine diventa scienza solo quando gli vengono attribuiti dei compiti suoi proprî e tali da non rientrare tra le finalità di nessun altro ambito disciplinare[10], cioè a condizione che diventi protagonista di un processo volto ad accentuare i suoi tratti di differenza rispetto alle scienze sociali come l’etnologia e rispetto ad altre discipline giuridiche come il diritto internazionale, la filosofia del diritto, la storia giuridica, ecc. nelle quali finiva spesso per essere ricompresa, confusa o considerata come metodo aggiuntivo. La comparazione come metodo di studio era già praticata prima del XIX secolo. Era tuttavia un’attività eminentemente empirica dedita allo studio della fenomenologia del diritto. Era una comparazione condotta in modo “epidermico” avente cioè come scopo primario l’esposizione della legislazione straniera[11]. Non è un caso, come nota Aragoneses, che la comparazione in Saleilles «debía orientarse el derecho positivo nacional, permite esquivar el peso cada vez mayor de la ley, buscando soluciones en la costumbre y justificando la suavidad con la que el derecho debía acompañar la evolución de la sociedad» (p. 17).
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I discorsi sull’uso del diritto comparato, che in Salleilles coincidono con l’utilizzazione della comparazione nell’interpretazione della legge[12], consentono di inquadrare la nascita della giuscomparatistica nell’insoddisfazione per gli strumenti di conoscenza del diritto interno e nella necessità di un ripensamento del ruolo del legislatore, del giudice e della dottrina. Insoddisfazioni che nel dibattito dei civilisti si appuntano sul tema dell’interpretazione evolutiva della legge e in generale sulle critiche al legalismo e al concettualismo mosse anzitutto dalla Freirechtbewegung[13]. È questo il tempo in cui la “crisi” di fine secolo ha imposto alla scientia iuris di riorganizzare i propri strumenti concettuali, gli statuti epistemologici, i criteri tecnici e metodologici
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Ma torniamo al nostro libro. La riflessione su Saleilles comparatista consente ad Aragoneses di chiarire il progetto giuridico del borgognone per rispondere ai problemi derivanti dall’industrializzazione e dalle trasformazioni sociale dell’epoca. Se non vi è dubbio che è merito di Paolo Grossi l’aver colto la battaglia di Saleilles avverso il legalismo[14], Aragoneses ci mostra gli anni della Belle époque come gli anni del “modernismo”[15], un nuovo modo di approcciarsi ai problemi dell’industrializzazione con strumenti del passato: «Este movimiento rechazaba la abstracción del racionalismo jurídico y defendía el estudio del derecho en relación con la realidad en la que actuaba. El modernismo criticaba la creciente intervención del Estado mediante el desarrollo de la legislación especial y se interesaba por el estudio de las fuentes no escritas del derecho que habían estado escondidas durante décadas, especialmente por la costumbre» (p. 49). Il modernismo di Saleilles consiste nella ricerca di un metodo alternativo capace di rinnovare il metodo giuridico per non cambiare il vecchio ordine liberale (p. 19) e nella difesa di talune forme di organizzazioni sociali di età moderna. Quello di Saleilles è un progetto anti-individualista, cioè pone in cima ai diritti non quelli individuali ma quelli di gruppi di individui come la famiglia (p. 189). La risposta ai nuovi cambiamenti sociali ed economici avviene anche attraverso il diritto comparato che per il borgognone è una «válvula de escape» attraverso cui reagire alla legislazione speciale e adattare il diritto ad un supposto ordine naturale delle cose e all’evoluzione della società.
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Ne segue che la scienza comparatistica ha ad oggetto il sistema giuridico, non solo quello legislativo in quanto la vita del diritto non si manifesta esclusivamente nelle leggi, e ha come finalità ultima il “droit commun de l’humanité civilisée”, un “concetto etico” da cui far derivare certi effetti giuridici[16]. Questo diritto universale dell’umanità è difatti un «derecho ideal», «motor del derecho comparado» che permetteva al giurista francese di introdurre elementi extragiuridici e di fuggire da un diritto astratto, ma è soprattutto un diritto scientifico che doveva orientare le riforme giuridiche nei diversi Stati.
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Aragoneses, in questo lavoro, non vuole offrire una sintesi o un quadro esaustivo dell’opera di Saleilles o dell’origine della scienza comparatistica, ma riesce a portare il lettore, con una scrittura chiara ed efficace, lungo itinerari affascinanti e difficili da esplorare.
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Alfons Aragnoeses

 

 

 

Fußnoten:

[1] In Italia, la conoscenza di questo autore si deve in buona misura agli studî di Paolo Grossi. Cfr. P. Grossi, Assolutismo giuridico e diritto privato. Lungo l’itinerario scientifico di Raymond Saleilles, in Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 191-261; Id., Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950), Milano, Giuffrè, 2000, passim; Id., L'Europa del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 180-186.

[2]«Raymond Salleilles est généralement considéré comme le véritable fondateur de l’Ecole comparative française moderne». Cfr. M. Ancel, La tendance universaliste dans la doctrine comparative française au debut du XXème siecle, in Festschrift für Ernst Rabel, Tübingen, Mohr, 1954, p. 18.

[3] Su questo autore si veda C. Petit, Absolutismo juridico y derecho comparado. Método comparativo y sistema de fuentes en obra de Edouard Lambert in De la ilustración al liberalismo. Symposium en honor al profesor Paolo Grossi. Madrid-Miraflores, del 11 al 14 de enero de 1994, Madrid, Centro de estudios constitucionales, 1995, pp. 123-137 e Id., Lambert en la Tour eiffel, o el derecho comparado de la Belle Èpoque, in La comparazione giuridica tra Ottocento e Novecento. In memoria di Mario Rotondi, Milano, Istituto lombardo di scienze e lettere, 2001, pp. 53 ss.

[4] Già in un lavoro precedente, l’autore ha ricostruito le relazioni intellettuali di Saleilles col grande giurista svizzero: A. Aragoneses, Recht im “fin de siècle”. Briefe von Raymond Saleilles an Eugen Huber (1895-1911), Frankfurt am Main, V. Klostermann, 2007.

[5] La storia del diritto comparato è un ambito ancora relativamente trascurato dalla storiografia giuridica. Cfr. G. Gorla, Prolegomeni ad una storia del diritto comparato europeo, in Foro Italiano, 1980, part. V, p. 14 [pubblicato anche nel volume AA.VV., L’apporto della comparazione alla scienza giuridica, Milano, Giuffrè, 1980, p. 274]: «È vivamente sentita l’esigenza di una storia del diritto comparato, la quale ci faccia conoscere la posizione in essa del «moderno» o «odierno» diritto comparato in connessione con una certa più generale o comprensiva storia del diritto […]. Esistono bensì vari scritti, che trattano direttamente o di passaggio, di una storia del diritto comparato, di cui alcuni sono particolarmente interessanti e suggestivi. Ma essi non rispondono a quell’esigenza […]». Tra i contributi recenti v. il volume collettaneo a cura di A. Padoa-Schioppa, La comparazione giuridica tra Otto e Novecento. In memoria di Mario Rotondi, cit. e, oltre ai già citati saggi su Lambert, C. Petit, Revistas españolas y legislación extranjera. El hueco del derecho comparado, in Quaderni fiorentini, (XXXV) 2006, pp. 255 ss. In generale sulla storia del diritto comparato v. W. Hug, The History of comparative Law, in Harvard Law Review, (XLV) 1931-1932, pp. 1027-1070; M. Sarfatti, Les premiers pas du Droit comparé, in Mélanges offerts à Jacques Maury, Paris, Dalloz, 1960, Tome II, pp. 237-241; M. Ancel, Les grandes étapes de la recherche comparative au XXe siècle, in Studi in memoria di Andrea Torrente, Milano, Giuffrè, 1968, vol. I, pp. 20-32; I. Zajtay, Réflexions sur l’evolution du droit comparé, in Festschrift für Konrad Zweigert, Tübingen, Mohr, 1981, pp. 595-601. Profili storici sono rintracciabili anche in opere di taglio più generale. Per es. R. Sacco (a cura di), L'apporto della comparazione alla scienza giuridica, Milano, Giuffrè, 1980; R. David, Le droit comparé: droits d'hier, droits de demain, Paris, Economica, 1982; L.-J. Constantinesco, Introduzione al diritto comparato, ed. italiana di A. Procida Mirabelli Di Lauro e R. Favale, Torino, Giappichelli, 1996; K. Zweigert e H. Kötz, Introduzione al diritto comparato. Volume I: Principi fondamentali, ed. italiana a cura di A. Di Majo e A. Gambaro, traduzione a cura di B. Pozzo, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 56-75; R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, Torino, Utet, 1992 e L. Moccia, Comparazionegiuridica e diritto comparato, Milano, Giuffrè, 2005.

[6] «Una simile storia [storia del diritto comparato] può essere fatta in due modi: o come storia delle opere dei singoli giuristi, e quindi avendo a riguardo alle persone dei loro autori e agli specifici temi da essi trattati; oppure come storia di moti, tendenze, problemi e interessi caratteristici dei giuristi (nel caso, quelli del «diritto comparato») e relativi movimenti o situazioni storiche determinanti». Cfr. G. Gorla, Esperienza scientifica - Diritto comparato, in AA.VV., Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 472-473.

[7] Per il dibattito sul metodo rinvio a K. Larenz, Storia del metodo nella scienza giuridica, Milano, Giuffrè, 1966, W. Wilhelm, Metodologia giuridica nel secolo XIX  (trad. it. a cura di P. Lucchini), Milano, Giuffrè, 1974 e M.A.  Hespanha, Introduzione alla storia del diritto europeo, Bologna, Il Mulino, 1999.

[8] Sul rapporto tra storia e comparazione e sulla loro interdipendenza mi piace ricordare la pagina introduttiva di L. Lacchè, Tra storia e comparazione, in Giornale di storia costituzionale, I semestre/2001, pp. 5-6. Fondamentale resta la voce di G. Gorla, Diritto comparato, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 928-946 ora in Id., Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 69-104. Gorla è dell’avviso che non possa esserci comparazione senza la conoscenza storica dei termini da comparare.  

[9] «[…] nel corso di questo secolo (dopo il grande Congresso di Parigi del 1900, e specialmente a partire dagli anni venti all’incirca) i comparatisti si sono agitati e quasi tormentati su due o tre questioni epistemologiche: una, la grande querelle (come la chiama M. Ancel) sul se il diritto comparato sia scienza o (soltanto) metodo; l’altra (comunque la si pensi circa la natura del diritto comparato) quali siano i suoi scopi e quali siano i suoi metodi» Cfr. G. Gorla, Esperienza scientifica - Diritto comparato, in AA.VV., Cinquanta anni di esperienza giuridica, cit., p. 596. In soldoni la questione metodologica ha in sé almeno tre ordini di profili tra loro legati e imprescindibili: il tema del metodo tout court, ovvero le componenti attraverso cui la comparatistica forma le sue conoscenze; il tema della natura della attività comparativa, cioè se la comparazione è un metodo d’indagine o scienza; il tema delle funzioni del diritto comparato ovvero gli obiettivi e gli interessi che intende raggiungere e l’uso che se ne deve fare. Il testo di Ancel cui fa riferimento Gorla è  Les grandes étapes  de la recherche comparative au XXe siècle, citato in  nota 5.

[10] «Esiste bensì, come abbiamo detto, un metodo comparativo, metodo sussidiario che deve essere usato con le debite cautele. Ma una scienza particolare del diritto comparato non esiste né può esistere; essa si riduce ad un metodo di esposizione della storia di diversi sistemi o di istituti appartenenti a diversi sistemi fra loro raffrontati». Cfr. P. De Francisci, La scienza del diritto comparato secondo recenti dottrine, in Rivista Internazionale di Filosofia del diritto, 1921, p. 246. Il dibattito italiano dei primi anni del ‘900 è esemplificativo dello scontro tra chi riconosce alla comparazione il ruolo di semplice metodo d’indagine interno alle altre discipline giuridiche e chi, invece, eleva la comparazione al rango di scienza. Cfr. G. Del Vecchio, Sull’idea di una scienza del diritto universale comparato (estratto dalla Rivista italiana per le scienze sociali), Torino, Fratelli Bocca editori, 1909, 2° ed. con aggiunte; F. Maroi, Tendenze antiche e recenti verso l'unificazione internazionale del diritto privato, in Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 1930, II fascicolo, pp. 177-223; F. Messineo, L’indagine comparativa negli studi giuridici, in Archivio Giuridico, 1931, pp. 3-31; M. Rotondi, Dogmatica e diritto comparato (il diritto come oggetto di conoscenza). Prolusione letta nell’università di Pavia, il 27 novembre 1926, pubblicato come introduzione a O. Caroselli, L’associazione in partecipazione, Padova, Cedam, 1930; M. Sarfatti, Introduzione allo studio del diritto comparato, Torino, Giappichelli, 1933; T. Ascarelli, La funzione del diritto comparato e il nostro sistema di diritto privato, in Studi di Diritto comparato e in tema di interpretazione, Milano, Giuffrè, 1952, pp. 41-54. Sulla comparazione in Italia cfr. M. Rotondi, Il diritto comparato in Italia nell’ultimo secolo, in Studi di diritto comparato e Teoria generale, Padova, Cedam, 1972, pp. 723-745. Per un dibattito recente sui fini della comparazione cfr. V. Denti, Diritto comparato e scienza del processo, in AA.VV., L’apporto della comparazione, cit., pp. 201 ss.

[11] Di comparazione epidermica parla V. Vigoriti, L’uso giurisprudenziale della comparazione giuridica, in L’uso giurisprudenziale della comparazione giuridica, Milano, Giuffrè, 2004, p. 14. Per la dottrina consolidata si veda ad es. M. Sarfatti, Introduzione allo studio del diritto comparato, cit.,  pp. 30-31, dove «La sola esposizione di diritti stranieri, sia pure compiuta parallelamente, ma limitata alla semplice conoscenza di quei diritti, non può aspirare ad assurgere al grado di scienza, che esige sempre una qualche sintesi; essa si limita ad essere uno studio, certamente utile, ma come sostrato per il diritto comparato e semplice completamento di una cultura giuridica».

[12] Cfr. S. Galgano, Sulla “funzione giuridica” del diritto privato comparato. A proposito di uno scritto di R. Saleilles (estratto dalla Rivista Giuridica d’Italia, Anno I, 1915),Napoli, Arti grafiche L. Pierro, 1915. Galgano sintetizza il pensiero di Saleilles in questi termini: il diritto comparato è «come una specie di diritto comune, superiore alle diversità legislative, e destinato per conseguenza a servire di diritto sussidiario, per la giurisprudenza di ogni Stato, nel caso di lacuna del diritto interno» (p. 16), «Compito precipuo del diritto comparato, come scienza autonoma, indipendente specie dalla storia comparativa, dalla sociologia, dalla politica giuridica, nelle quali più rischia di essere confuso, è cercare di definire per una istituzione determinata, il tipo ideale relativo, […] ma senza porsi dal punto di vista delle sue possibilità immediate di applicazione. Compito accessorio di esso, come scienza ausiliaria per ciascun ramo del diritto interno […] è di fornire, nei casi di lacune, le soluzioni, risultanti dalla comparazione e costituenti in un dato momento della storia come il tipo ideale del progresso giuridico, verso il quale deve orientarsi l’interpretazione del diritto nazionale» (pp. 16-17).

[13] Cfr. L. Lombardi, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, Giuffrè, 1975, pp. 201 ss. 

[14] Il Maestro fiorentino, nel suo volume Assolutismo giuridico e diritto privato, ci ha presentato il giurista francese come «lo specchio fedele, forse il più fedele, di quell’affiorare di insoddisfazioni che arrivano ad incrinare le certezze dell’assolutismo giuridico in Francia» (p. 197). Saleilles è dunque espressione di chi ha perso la fede nella legge quale strumento aperto capace di prevedere e regolamentare tutti i possibili casi della vita ed è l’esempio di chi lotta contro la riduzione del diritto a legge.

[15] Nell’Introduzione del volume Aragoneses afferma: «En mi opinión, los años del “tournant du siècle” en Francia no son tanto de la reacción contra el absolutismo jurídico como de lucha en contra del creciente intervencionismo del Estado en la sociedad y en la economía» (p. 16). Anche Grossi, in vero, in una pagina di Scienza giuridica italiana, cit., accosta Saleilles al modernismo. «Il merito di Cesarini è di aver esplicitato, schiettamente dichiarato, il trapianto dal campo religioso a quello giuridico, ma già in Francia, parecchi anni prima, lo spirito tormentato di Raymand Saleilles, un cattolico modernista, non aveva mancato di sottolineare il contrappunto religioso-giuridico mettendo in luce, nell’uno e nell’altro caso, una consonanza metodologica, una posizione squisitamente storicistica» (p. 103). La prospettiva di Grossi è quella della lotta all’«assolutismo giuridico»; l’angolo di osservazione di Aragoneses è quello dell’industrializzazione e degli strumenti giuridici approntati per rispondere ai problemi che ne sono derivati.  

[16]Sulla religiosità di Saleilles si veda anche M. Sabbioneti, Un cattolico “protestante”. La crisi della separazione tra Stato e Chiesa nelle lettere di Raymond Saleilles a Luis Birot (1906-1909), Torino, Giappichelli, 2005.

 

 

 

 

Rezension vom 24. November 2010
© 2010 fhi
ISSN: 1860-5605
Erstveröffentlichung
24. November 2010

  • Zitiervorschlag Rezensiert von: Giuseppe Mecca, Alfons Aragoneses, Un jurista del modernismo. Raymond Saleilles y los origines del derecho comparado. (24. November 2010), in forum historiae iuris, https://forhistiur.net/2010-11-mecca/